|

del Prof.
Nevio Brunetta
1
Avvocato in Utroque Iure

|
Questo
articolo, opera di persona competente, va a colmare un
aspetto troppo spesso trascurato, e allo stesso tempo spesso
oggetto di frequenti domande da parte dei nostri lettori: i messaggi
subliminali sono ancora proibiti dalla Legge? Esistono norme
precise che vietano formalmente l'inserimento di
substimuli nella pubblicità, alla televisione e sui
giornali? |
Di fronte al fenomeno, tutt'altro che
trascurabile, dei messaggi subliminali, il nostro Diritto ci offre
una risposta, anche se non del tutto esaustiva in quanto le norme
che li proibiscono sono di difficile applicazione. Si potrebbe
asserire che la latitanza del diritto dipenderebbe da uno o più dei
seguenti motivi:
1) i messaggi subliminali non sono
sufficientemente conosciuti;
2) i messaggi subliminali possono non
essere individuati;
3) i messaggi subliminali se non sono
percepiti dai sensi non avrebbero alcuna efficacia.
Dei tre motivi esposti, senza alcun
dubbio il più fallace è il terzo, poiché è assodato che i messaggi
subliminali entrano nella mente della persona anche se i sensi,
vista e udito, nulla percepiscono. Inoltre, se fosse vera
l'obiezione, non avrebbero senso le norme create dal legislatore
che, anche esplicitamente, vietano i messaggi subliminali. Nel
Diritto dello Stato, in ambito radiotelevisivo e dei servizi di
media audiovisivi e di radiofonia, (quali i servizi internet,
come il webcasting e il video quasi su domanda, quale il
near video on demand) l'art. 36 bis del decreto legislativo 15
marzo 2010 n. 44, (principî generali in materia di comunicazioni
commerciali audiovisive e radiofoniche) sancisce che sono
proibite le comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche
occulte o che utilizzano tecniche subliminali. La violazione di
questa norma, comporta l'irrogazione da parte dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni della sanzione pecuniaria
amministrativa da euro 5.165 ad euro 51.646, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 51 comma 1 lettera c) e comma 2 lettera b)
del decreto legislativo 15 marzo
2010 n. 44. Se la violazione è di
particolare gravità o reiterata, il comma 9 del medesimo art. 51 del
decreto legislativo n. 44/2010, prevede che l'Autorità può disporre
nei confronti dell'emittente anche analogica o dell'emittente
radiofonica la sospensione dell'attività per un periodo non
superiore a sei mesi, ovvero nei casi più gravi di mancata
ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorità, la
revoca della concessione o dell'autorizzazione. A mio parere, l'art.
7 lettera e) del decreto legislativo n. 177/2005, come modificato ed
integrato dal decreto legislativo n. 44/2010, nel sancire l'assoluto
divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in
maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto della
informazione, nell'ambito dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici, di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 44/2010,
sancirebbe la proibizione dei messaggi subliminali, anche al di
fuori delle sole comunicazioni commerciale, se sussistenti
all'interno dei programmi di informazione o propaganda. In tal caso,
l'Autorità, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del decreto legislativo
n. 44/2010, potrebbe stabilire ulteriori regole per rendere
effettiva l'osservanza dei suddetti principî nei programmi di
informazione o propaganda. In ambito pubblicitario, i messaggi
subliminali sono parimenti vietati, anche se implicitamente, in base
all’art. 1 del codice di autodisciplina della comunicazione
commerciale il quale sancisce: la comunicazione commerciale deve
essere onesta, veritiera e corretta. Essa deve evitare tutto ciò che
possa screditarla. è
evidente, dalla semplice lettura della norma, che gli eventuali
messaggi subliminali che la pubblicità dovesse utilizzare, non
potrebbero affatto ritenersi conformi ai principî cardini della
lealtà, verità e correttezza, poiché il consumatore non sarebbe
libero di scegliere il prodotto reclamizzato e commercializzato, ma
condizionato dal messaggio subliminale che i sensi non percepiscono
a differenza della mente umana. Similmente, anche il codice del
consumo, decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e successive
modifiche ed integrazioni, implicitamente vieta l'uso di
messaggi subliminali pubblicitari, in conformità all'art. 21 del
codice che sancisce: è considerata ingannevole quella pubblicità
che induce o è idonea a indurre il consumatore ad assumere una
decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Per inciso, il codice del consumo, ai sensi dell'articolo 23,
vieta anche espressamente i messaggi pubblicitari subliminali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con due
decisioni del 31 marzo 1994 n. 1874 e n. 1875, ha definito la
pubblicità subliminale una tipologia di comunicazione pubblicitaria
rivolta a creare nel consumatore suggestioni a livello di inconscio
e dunque vietata. Per tale ragione, la pubblicità che contiene
messaggi subliminali, essendo definita ingannevole dal codice del
consumo, è soggetta alle sanzioni pecuniarie amministrative che
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può
legittimamente irrogare, anche ai sensi e per gli effetti della legge 14
novembre 1995 n. 481 e della legge 31 luglio 1997 n. 249. In materia
di pubblicità, le sanzioni che l'Autorità può irrogare variano da
euro 5.000 ad euro 500.000, tenuto conto della gravità e della
durata della violazione. A questa sanzione pecuniaria, potrebbe aggiungersi
anche una ingiunzione di desistenza del Giurì o del Presidente del
Comitato di controllo, se il pubblicitario, eventualmente anche
congiuntamente all'imprenditore committente della pubblicità, hanno
aderito anche alle norme del codice di autodisciplina della
comunicazione commerciale che, nel preambolo, sancisce i caratteri
assoluti ed imprescindibili della pubblicità: onestà, verità e
correttezza. Oltre alle norme che proibiscono i messaggi subliminali
nell'ambito delle comunicazioni commerciali, di cui si è trattato,
ci sono norme che proibiscono e dunque puniscono anche il contenuto
non propriamente commerciale degli stessi messaggi subliminali,
perché sono di tipo pornografico, oppure satanico o istigante
all'uso di droga o addirittura al suicidio. Infatti, i messaggi
subliminali visivi a carattere pornografico, come per esempio quelli
di talune pubblicità oppure quelli che riguardano alcuni film anche
a cartone animato, sono puniti ai sensi dell'art. 528 del c.p. che
sancisce: chiunque allo scopo di farne commercio o di distribuzione
ovvero per esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio
dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in
circolazione, scritti, disegni, immagini o altri oggetti osceni di
qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni
e con la multa non inferiore a euro 103. Tale pena si applica
inoltre a chi dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici che
abbiano carattere di oscenità. Senza distinzione tra messaggi
subliminali visivi ed audio, quelli di tipo satanico, sono anche
espressamente vietati dal nostro diritto penale, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 726 del c.p. il quale recita: chiunque, in
luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari
alla pubblica decenza è punito con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda da euro 10 a euro 206. La giurisprudenza ritiene che sono atti contrari
alla pubblica decenza tutti quegli atti che, in spregio ai criteri
di convivenza e di decoro che debbono essere osservati nei rapporti
tra consociati, provocano in quest'ultimi sentimenti di disgusto e
disapprovazione. I messaggi subliminali visivi o audio che rendono
culto a Satana, non possono, infatti, non essere considerati atti
contrari alla pubblica decenza, poiché oggettivamente idonei a
provocare quel disgusto e disapprovazione che rende indecorosa ed
intollerante la libera convivenza nella società, che viene
gravemente minata proprio a causa della ripugnanza e del fastidio
che generano gli atti oggetto di censura. Tuttavia, per i messaggi
subliminali visivi di tipo satanico, nei casi più gravi, essi
potranno essere puniti anche con sanzioni penali, ai sensi dell'art.
14-15 della legge sulla stampa n. 47/48 (pubblicazioni di stampe a
contenuto raccapriccianti o impressionante) o semplicemente come
illeciti amministrativi, ai sensi del depenalizzato art. 725 del
c.p. e quindi con una sanzione pecuniaria da euro 103 ad euro 609.
Per quanto concerne i messaggi subliminali che istigano all'uso di
droga, ritengo invece che trovi applicazione l'art. 82 del d.p.r. 9
ottobre 1990 n. 309 che punisce con gravi sanzioni penali (la pena
base, con esclusione degli aumenti di pena previsti se il fatto è
commesso nei confronti di minori, è la reclusione da uno a sei anni
e la multa da euro 1.032 a euro 5.164) l'istigazione, il
proselitismo al consumo di droga. Inoltre, ai sensi dell'art. 84 del
d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, è altresì proibita, in quanto punita
con una sanzione pecuniaria amministrativa, sempre che non ricorra
la più grave ipotesi di cui al citato art. 82, la propaganda
pubblicitaria di sostanze o preparazioni di stupefacenti. In questo
caso la sanzione pecuniaria prevista dalla legge va da un minimo di
euro 5.164 ad un massimo di euro 25.822. Invece per quei messaggi
subliminali che istigano o fanno proselitismo di suicidio, oltre ad
essere ritenuti, almeno nei casi meno gravi, atti contrari alla
pubblica decenza e dunque proibiti e puniti ai sensi dell'art. 726
del c.p., nei casi più gravi, non posso escludere l'applicazione
dell'ipotesi delittuosa più grave di cui all'art. 580 del c.p. che
sancisce: chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui
proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo
l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene con la reclusione da
cinque a dodici
anni.
Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni, sempre che dal tentativo del suicidio derivi una
lesione grave o gravissima. Le pena sono aumentate se il fatto è
commesso in danno di un minore degli anni diciotto
oppure in danno di persona inferma di mente o che si trova in
condizioni di deficienza psichica, diversa dalla infermità mentale o
per abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti. Si applicano le pene
previste per l'omicidio se il fatto è commesso in danno di minore
degli anni quattordici, oppure in danno di persona priva della capacita
d'intendere o volere. In applicazione di detta norma penale,
ritengo, infatti, che se il messaggio subliminale che istiga o fà
proselitismo di suicidio è ripetutamente trasmesso in un ambiente
che si occupa della cura di persone depresse o con problematiche di
tipo psicologico, il suicidio che dovesse verificarsi potrebbe
essere riconducibile anche dall'ascolto continuato del messaggio
subliminale in questione, quantunque la prova, mi rendo conto, sia
di difficile dimostrazione, ai fini della punibilità per il delitto
di istigazione o aiuto al suicidio. Prova che invece può essere
facilmente fornita al Giudice, ai fini dell'accertamento della
responsabilità per il reato meno grave di cui all'art. 726 del c.p. (atti contrari alla pubblica decenza), attraverso la semplice
dimostrazione dell'esistenza del messaggio subliminale censurato. In
conclusione, riassumendo sinteticamente, se il contenuto dei
messaggi subliminali audio dovesse essere di tipo satanico oppure
istigante al suicidio, si applicheranno solo le norme penali sopra
esposte, ossia la norma che punisce gli atti contrari alla pubblica
decenza (art. 726 c.p.) o addirittura quella che punisce il delitto
più grave (art. 580 c.p.) di istigazione o aiuto al suicidio. Se il
contenuto dei messaggi subliminali visivi dovesse essere di natura
pornografica sarà invece applicabile l'art. 528 del c.p. che punisce
gli spettacoli e le pubblicazioni osceni. Se i messaggi subliminali
sono visivi e di tipo satanico, essi potranno essere puniti con
sanzioni penali, nei casi più gravi, ai sensi dell'art. 14-15 della
legge sulla stampa n.47/48 (pubblicazioni di stampe a contenuto
raccapricciante o impressionante), oppure come atti contrari alla
pubblica decenza, ai sensi dell'art. 726 c.p. o semplicemente, nei
casi meno gravi, con sanzioni amministrative pecuniarie in base al
depenalizzato art. 725 c.p. che punisce gli scritti, i disegni e gli
oggetti figurati contrari alla pubblica decenza se esposti alla
pubblica vista o offerti in vendita o distribuiti in luogo pubblico
o aperto al pubblico. Sono pure vietati e puniti in via pecuniaria
amministrativa o con sanzioni penali, quei messaggi subliminali
(audio o visivi) che fanno pubblicità di droghe (art. 84 d.p.r.
309/89) o istigano all'uso delle stesse. (art. 82 d.p.r. 309/90).
Tuttavia, se il messaggio subliminale è contenuto in una
comunicazione commerciale trasmessa a mezzo dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni potrà legittimamente infliggere all’emittente una
sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.164 a euro 51.646 in
conformità alle norme dei cui al decreto legislativo n. 44/2010. Se
i messaggi subliminali visivi o audio sono di tipo pubblicitario, ma
non sono trasmessi attraverso i servizi di media audiovisivi e
radiofonici, essi saranno invece interdetti dal codice del
consumatore ed eventualmente anche dal codice di autodisciplina
della comunicazione commerciale, in quanto pubblicità ingannevole e
sanzionati gli autori in via pecuniaria e amministrativa (da un
minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000) dall'Antitrust.
Altrimenti, nel caso di pubblicità subliminale ingannevole trasmessa
a mezzo dei servizi media audiovisivi o radiofonici o
attraverso la stampa periodica o quotidiana, l'Antitrust
prima di procedere, dovrà richiedere il parere dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.

Note
1
Testo estratto dall'opera Il Diritto dell'informazione della
comunicazione, sezione E.
|